IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60; Visto in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei Fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria» con cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali; Visto il parere espresso in data 22 ottobre 2019 dal Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in data 7 novembre 2019, ha espresso parere favorevole; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 1, lettera l), riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa; Decreta: Art. 1 Ambito territoriale dei progetti 1. I Fondi relativi agli esercizi finanziari 2020-2022, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali e le citta' metropolitane abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella allegata tabella di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2007, n. 276. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 482 del 1999.