IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche,  ed  in  particolare
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il regolamento di attuazione della predetta legge,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 2003, n. 60; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che
dispone l'emanazione  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con cadenza triennale, di un decreto  relativo  ai  criteri
per la ripartizione dei Fondi previsti dagli articoli 9  e  15  della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
ha abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 2010,  gli  articoli  5  e  6
della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  recante  «Norme  per  il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria»  con
cio' disponendo che dette  province  autonome  non  partecipano  alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Visto il parere espresso in  data  22  ottobre  2019  dal  Comitato
tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione  in  materia
di  minoranze  linguistiche  storiche,  istituito  con  decreto   del
Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che in data 7 novembre  2019,  ha
espresso parere favorevole; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
settembre 2019, con il quale sono state delegate alcune funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art.  1,  lettera  l),
riferito a minoranze linguistiche e territori di confine  e  relativa
iniziativa legislativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito territoriale dei progetti 
 
  1. I Fondi relativi agli esercizi  finanziari  2020-2022,  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  sono
assegnati  sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle
pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.  345  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  devono  riferirsi  a  minoranze
linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali  e
le  citta'  metropolitane   abbiano   deliberato   la   delimitazione
territoriale,  prevista  dall'art.  3  della   legge,   ovvero   tale
delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale,  ai  sensi
del comma 5 dell'art. 1  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 345  del  2001,  nonche',  per  le  regioni  a  statuto
speciale, da una  norma  di  attuazione  dello  statuto.  Per  quanto
attiene alla minoranza slovena nella Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del  Presidente
della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella  allegata  tabella  di
cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 novembre 2007, n.
276. 
  3. Alla elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  1  possono
concorrere anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di  proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3 della  legge  n.  482  del
1999.